Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))
Art. 7 — Turbativa di competizioni agonistiche
Turbativa di (( manifestazioni sportive)) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Testo vigente dal 21 ottobre 2001
