Art. 8 — Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive
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Nei casi di arresto in flagranza (( o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.)) per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in liberta' conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono (( manifestazioni sportive)). (( Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui gia' non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale. )) (( Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto di cui all'articolo 6, comma 1. ))
Testo in vigore dal 21 ottobre 2001 al 25 aprile 2003
