Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"

Art. 12 — Indennità di espropriazione

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Per le espropriazioni nell'area della regione Piemonte preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge, da parte o per conto dello Stato, della regione Piemonte, delle province, dei comuni o da parte degli altri enti di diritto pubblico anche non territoriali, l'indennita' di espropriazione e' determinata a norma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 16 ottobre 2000 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-10-09;285~art12 · fonte su Normattiva