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Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonche' le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e legge 27 luglio 1967, n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 1 gennaio 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 357/1985

    Ha colpito questo articolo
    21 dicembre 1985

    L'art. 17 della legge 1 agosto 1981, n. 423 - a norma del quale "Le Regioni a Statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e legge 27 luglio 1967, n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge" - incide sull'autonomia delle suddette Province in materia di agricoltura, vincolandola dettagliatamente nella utilizzazione e destinazione delle somme ad esse attribuite dallo Stato per interventi nel settore, così valicando i poteri d'indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato in forza dell'art. 119 Cost., i quali avrebbero consentito solo che le Province in questione fossero vincolate ad utilizzare gli stanziamenti secondo le finalità generali di detta legge, ma non specificamente in relazione a singole destinazioni prefigurate dalla legge stessa. Pertanto, l'articolo surriportato è costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano - per contrasto con l'art. 119 Cost. (restando assorbiti i profili di contrasto con gli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16, primo comma, e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e con le relative norme di attuazione di cui all'art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017) -, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della medesima legge, in quanto la destinazione delle spese in essi previste discende inderogabilmente dall'adempimento del precetto dell'art. 11 Cost. e dalla connessa osservanza del Trattato istitutivo della CEE. - S. n. 37/1966.

    Art. 17 Interventi per l'agricoltura · Art. 5 Interventi per l'agricoltura · Art. 7 Interventi per l'agricoltura · Art. 8 Interventi per l'agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art17 · fonte su Normattiva