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E' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1981 e di lire 50 miliardi per l'anno 1982 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano della indennita' compensativa, di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352. Il riparto delle somme di cui al precedente comma sara' effettuato con le procedure di cui all'articolo 17 della suddetta legge 10 maggio 1976, n. 352, tenendo conto del grado di utilizzo da parte di ciascuna regione e provincia autonoma delle quote assegnate negli anni precedenti per la concessione di detta indennita', nonche' dei piani di sviluppo socio-economico delle comunita' montane. Ai fini della erogazione dell'indennita' compensativa di cui al primo comma, il limite minimo di superficie agricola utilizzata dai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' ridotto a due ettari. Gli importi massimi dell'indennita' compensativa di cui all'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono elevati a 97 ECU; Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennita' compensativa le limitazioni previste dall'articolo 6, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 352, non si applicano nelle zone collinari ricadenti nei territori definiti dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE. Il settimo comma dello stesso articolo 6 e' soppresso.
Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008
