Art. 1 — Contributi per attività sostitutive
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Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 50 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita'. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e da organismi comunitari, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per la realizzazione delle attivita' ammesse a contributo. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina gli indirizzi di coordinamento in materia di cumulo delle agevolazioni. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il contributo e' liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1989 al 22 agosto 1990
