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Ai conferimenti di cui alla presente legge, agli interventi previsti dai precedenti articoli ed agli atti anche aggiuntivi, ai contratti, alle garanzie da chiunque prestate ed alle formalita' concernenti gli interventi stessi, il loro svolgimento e la loro estinzione, nonche' l'adempimento di condizioni richieste dall'IMI anche durante il corso degli interventi medesimi, si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge; con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1965, n. 123, dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342. Alle trasformazioni, fusioni e concentrazioni di societa', effettuate in esecuzione dei programmi di cui al precedente articolo 2 e per i quali l'IMI abbia deliberato suoi interventi ai sensi della presente legge, si applica il trattamento tributario previsto dalle norme menzionate nell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Testo in vigore dal 28 aprile 1971 al 22 settembre 1977
