La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, e' abrogata. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, e' abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.

Testo vigente dal 15 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art27 · fonte su Normattiva