Art. 5 — Abrogazioni. Modifica all'articolo 89 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: "o direttore d'Istituto, preside di Facolta' o Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "o direttore di Istituzione universitaria".
Testo vigente dal 26 gennaio 2006
