Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

  • a)opere di regolazione delle maree;
  • b)adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;
  • c)difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
  • d)ripristino della morfologia lagunare;
  • e)arresto del processo di degrado della laguna;
  • f)difesa dei litorali;
  • g)sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
  • h)apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree. In particolare, e' destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 e' subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonche' all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;139~art3 · fonte su Normattiva