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Per provvedere alle necessita' urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato e' autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977. I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7. Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977. Per i lavori di sistemazione e completamento di opere idrauliche di competenza del magistrato per il Po e' autorizzata la spesa di lire 20.750 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.750 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1978. Gli interventi previsti dal precedente comma dovranno attuarsi, d'intesa con la Regione Piemonte, nei bacini orografici e per gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 1 settembre 1977 al 29 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;639~art2 · fonte su Normattiva