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Per provvedere alle necessita' urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato e' autorizzato lo stanziamento di lire 1.500 milioni, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977. 1 I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7. Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977. 1 Per i lavori di sistemazione e completamento di opere idrauliche di competenza del magistrato per il Po e' autorizzata la spesa di lire 20.750 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.750 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1978. Gli interventi previsti dal precedente comma dovranno attuarsi, d'intesa con la Regione Piemonte, nei bacini orografici e per gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1978, n.2
1La L. 3 gennaio 1978, n.2 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Per provvedere alle necessita' urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato sul territorio della regione Piemonte, lo stanziamento previsto nell'articolo 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' aumentato di lire 4.500 milioni." La L. 3 gennaio 1978, n.2 ha inoltre disposto che "Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto nel territorio della regione Piemonte lo stanziamento previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 639, e' aumentato di lire 1.000 milioni."
Testo in vigore dal 29 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008
