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Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge si applicano nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977. Le disposizioni dei successivi articoli 7 e 10 si applicano nelle province e nei comuni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sentite le regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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