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Per i lavori di sistemazione e completamento delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate nella II e III categoria da eseguirsi nei territori delle regioni indicate nell'articolo 1 o anche in altre regioni ma da eseguirsi in dipendenza degli eventi alluvionali di cui alla presente legge che hanno interessato il fiume Po ed i suoi affluenti, e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1977 e di lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1978. Gli interventi previsti nel precedente comma sono attuati sentite le regioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. A valere sulle somme indicate nel primo comma, e stanziata sul capitolo 3402 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 1.500 milioni per l'effettuazione dei servizi di piena per l'anno 1978.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 188/1984

    Questione infondata
    11 luglio 1984

    Al momento della entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 2, le competenze in ordine alle opere idrauliche di terza categoria relative a bacini idrografici di carattere interregionale, non erano state trasferite alle regioni, ne' lo sono state successivamente in quanto, inerendo a bacini interregionali, attenevano ad un interesse nazionale, da realizzare in modo unitario, mentre l'art. 117 Cost. garantisce le competenze regionali in materia di lavori pubblici solo di interesse regionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 che, disponendo stanziamenti straordinari per i lavori di sistemazione e di completamento delle opere idrauliche di terza categoria, resi necessari dalle alluvioni dell'ottobre 1977, esclude dagli stessi le Regioni sul presupposto delle competenze statali in materia).

    Art. 18 cost. · Art. 3 Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine · Art. 1 Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;2~art3 · fonte su Normattiva