Interventi per Roma, capitale della Repubblica

Art. 7 — Indennità di espropriazione

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Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione e' resa esecutiva dall'autorita' competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione. L'indennita' di occupazione e' commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attivita' economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

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Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha disposto (con l'art. 58, comma 1, n. 129) l'abrogazione dell'art. 7 della L. 15 dicembre 1990, n. 396 per la parte riguardante la determinazione dell'indennita' di esproprio. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2002 al 2 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-12-15;396~art7 · fonte su Normattiva