Art. 7 — Indennità di espropriazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1990 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennita' e' determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione e' resa esecutiva dall'autorita' competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione. L'indennita' di occupazione e' commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attivita' economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1990 al 1 gennaio 2002
