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All'accertamento dei disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate da ammettere a ripiano, relativamente agli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980, si procedera' in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro. Le modalita' ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma saranno indicati nell'ambito della legge di riforma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 23 aprile 1981 al 12 marzo 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;146~art4 · fonte su Normattiva