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All'accertamento dei disavanzi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate da ammettere a ripiano, relativamente agli ((esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981)), si procedera' in via amministrativa a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro. Le modalita' ed i mezzi per la copertura dei disavanzi di cui al precedente comma saranno indicati nell'ambito della legge di riforma di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 12 marzo 1982 al 1 agosto 1984
