Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: L'importo di lire 1.864.153 milioni di cui alla lettera A) del precedente articolo 3 attribuito, in certificati speciali di credito, alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti enti mutualistici per consentire agli stessi di estinguere le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito, sara' versato dal Ministero del tesoro su appositi conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia:
tolto: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
tolto: 1.534.280
tolto: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)
tolto: 40.000
tolto: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)
tolto: 18.000
tolto: Cassa mutua provinciale di malattia di Trento
tolto: 12.027
tolto: Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano
tolto: 5.000
tolto: Gli enti di cui al primo comma estingueranno le proprie esposizioni debitorie verso gli istituti di credito traendo ordini di pagamento sui predetti conti con intervento in quietanza degli istituti bancari creditori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1980-11-28;783~art4 · fonte del testo