Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La somma di lire 83.160 milioni di cui alla lettera C) del precedente articolo 3 e' assegnata alla gestione di assistenza sanitaria dei seguenti enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386:
tolto: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
tolto: 75.000
tolto: Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano
tolto: 160
tolto: Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli enti interessati, direttamente al conto corrente n. 455 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-11-28;783~art6 · fonte del testo