L'assegnazione degli alloggi in locazione e' demandata alla commissione provinciale prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1961, n. 906, integrata dal comandante della legione del Corpo delle guardie di finanza o da un suo rappresentante nonche' da un rappresentante del comandante del Corpo degli agenti di custodia e da un rappresentante del comandante del Corpo forestale dello Stato. La commissione prevista dal comma precedente verra' integrata, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, con rappresentanti del personale civile e militare in attivita' di servizio della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
Testo vigente dal 22 marzo 1976
