Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge con modificazioni.

Testo vigente dal 22 marzo 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;52~art4 · fonte su Normattiva