Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzata una maggiore spesa di lire 4.770 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-16;321~art13 · fonte su Normattiva