A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti e' attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore. Il compenso di cui al comma 1 e' corrisposto in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra' comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000.
Testo vigente dal 17 gennaio 1991
