Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 11 (Convenzione Istituto musicale "Tito Schipa")

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale di cui al comma precedente sara' riconosciuto, all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "Tito Schipa" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, gia' concessi in forza di legge. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato "Tito Schipa" allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio degli Enti del Consorzio, la differenza come assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso. In attesa del definitivo atto di statizzazione al personale insegnante di ruolo dell'ex Liceo pareggiato "Tito Schipa", sara' corrisposto un assegno personale non pensionabile, pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quali insegnanti di ruolo in servizio presso l'ex Liceo predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica. Detto assegno gravera' sul bilancio del Consorzio dal 1 ottobre 1970, fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale docente ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione. Tale assegno sara' rimborsato dallo Stato all'Ente suddetto.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-tito-schipa-art11 · fonte su Normattiva