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L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere o le indennita' per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;825~art3 · fonte su Normattiva