Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato di cui all'articolo 2, puo', anche in deroga alle vigenti norme, affidare la progettazione e la direzione dei lavori alle societa' concessionarie e a liberi professionisti. I compensi dei liberi professionisti sono commisurati a quelli previsti dal disciplinare tipo per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1966 e successive modificazioni. Sono esclusi dagli incarichi previsti dal comma precedente coloro che abbiano fruito dei benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975
