Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1975 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato di cui all'articolo 2, puo', anche in deroga alle vigenti norme, affidare la progettazione e la direzione dei lavori alle societa' concessionarie e a liberi professionisti. I compensi dei liberi professionisti sono commisurati a quelli previsti dal disciplinare tipo per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1966 e successive modificazioni. Sono esclusi dagli incarichi previsti dal comma precedente coloro che abbiano fruito dei benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493

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Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493 ha disposto (con l'art.15 comma 3) che "I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni."

Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493

    Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493 ha disposto (con l'art.15 comma 3) che "I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;825~art5 · fonte del testo