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Per la durata di un quinquennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' in facolta' del Ministro per la difesa di trattenere in servizio o richiamare dal congedo, a domanda, ufficiali fino al grado massimo di tenente colonnello e sottufficiali dell'Aeronautica militare. Questi possono essere addetti, nel numero massimo di 20 unita', al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per le esigenze del servizio navigazione e, nel numero massimo di 100, per i servizi di telecomunicazioni e assistenza al volo del Ministero della difesa. In attesa che sia ampliata la pianta organica e che vengano espletati i relativi concorsi, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' autorizzata l'assunzione di personale straordinario, con contratto a termine per tre anni, per mansioni direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie ed operaie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella determinazione dei contingenti di cui al precedente comma non dovranno comunque essere superati i limiti seguenti: personale da adibire allo svolgimento di mansioni direttive: non oltre 90; personale da adibire allo svolgimento di mansioni di concetto: non oltre 90; personale da adibire allo svolgimento di mansioni esecutive: non oltre 80; personale da adibire allo svolgimento di mansioni ausiliarie: non oltre 40; personale operaio: non oltre 50. Il personale da assumere in base al comma secondo del presente articolo dovra' possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi del settore e dovra' inoltre essere riconosciuto idoneo allo svolgimento dei compiti che ad esso saranno attribuiti, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere espresso, a seguito di un colloquio, da una commissione presieduta dal direttore generale dell'aviazione civile e composta dai capi dei servizi centrali della direzione generale stessa, nonche' da due funzionari dell'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile e da due rappresentanti sindacali del settore nominati dal Ministro. Al personale assunto ai sensi del comma precedente compete il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria. La spesa relativa gravera' sugli stanziamenti previsti all'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;825~art6 · fonte su Normattiva