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Per la durata di un quinquennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' in facolta' del Ministro per la difesa di trattenere in servizio o richiamare dal congedo, a domanda, ufficiali fino al grado massimo di tenente colonnello e sottufficiali dell'Aeronautica militare. Questi possono essere addetti, nel numero massimo di 20 unita', al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per le esigenze del servizio navigazione e, nel numero massimo di 100, per i servizi di telecomunicazioni e assistenza al volo del Ministero della difesa. In attesa che sia ampliata la pianta organica e che vengano espletati i relativi concorsi, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' autorizzata l'assunzione di personale straordinario, con contratto a termine per tre anni, per mansioni direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie ed operaie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella determinazione dei contingenti di cui al precedente comma non dovranno comunque essere superati i limiti seguenti: personale da adibire allo svolgimento di mansioni direttive: non oltre 90; personale da adibire allo svolgimento di mansioni di concetto: non oltre 90; personale da adibire allo svolgimento di mansioni esecutive: non oltre 80; personale da adibire allo svolgimento di mansioni ausiliarie: non oltre 40; personale operaio: non oltre 50. Il personale da assumere in base al comma secondo del presente articolo dovra' possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi del settore e dovra' inoltre essere riconosciuto idoneo allo svolgimento dei compiti che ad esso saranno attribuiti, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere espresso, a seguito di un colloquio, da una commissione presieduta dal direttore generale dell'aviazione civile e composta dai capi dei servizi centrali della direzione generale stessa, nonche' da due funzionari dell'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile e da due rappresentanti sindacali del settore nominati dal Ministro. Al personale assunto ai sensi del comma precedente compete il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria. La spesa relativa gravera' sugli stanziamenti previsti all'articolo 1 della presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493

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Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493 ha disposto (con l'art.15 comma 3) che "I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni."

Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;825~art6 · fonte su Normattiva