Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1975 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture di cui ai precedenti articoli, il controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493

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Il D.L. 13 agosto 1975, n.377, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n.493 ha disposto (con l'art.15 comma 3) che "I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni."

Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;825~art7 · fonte su Normattiva