Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

Art. 12 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)disciplinare l'entita' del capitale sociale delle costituende societa' per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
  • b)disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;
  • c)disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;
  • d)disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino gia' aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformita' ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)). Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, puo' promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonche' dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree ur- bane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

Testo vigente dal 13 ottobre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 308/1993

    Illegittimità dichiarata
    9 luglio 1993

    L'art. 12, comma terzo, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, disponendo l'applicabilità del decreto legislativo n. 406 del 1991 e della direttiva CEE 90/531 "per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al primo comma", non è lesivo delle competenze regionali in materia di "opere e lavori pubblici di interesse regionale", giacché non concerne tale materia, ma si riferisce ad opere che, alla stregua della legislazione statale e regionale, siano di esclusiva pertinenza dei comuni e delle province, e per la cui realizzazione questi ultimi costituiscano apposite società per azioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità dell'art. 12, comma terzo, cit., sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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