Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. All'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole: ", oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " ed entro il limite del 75 per cento ". Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', presenta al Parlamento una relazioni sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 12)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2017

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 357/1993

    Questione infondata
    28 luglio 1993

    La finalità perseguita dal Governo e dal Parlamento con la manovra di finanza pubblica per il 1993, di contenere il perdurante disavanzo di spesa, giustifica l'adozione di misure rispondenti ad esigenze di interesse nazionale caratterizzate dall'urgenza del risanamento finanziario, attraverso una manovra complessiva di riduzione della spesa in tutti i settori, quali, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, quella prevista dall'art. 8, primo comma, l. n. 498 del 1992, volta a ridurre per le Province autonome e per le Regioni a statuto speciale, la percentuale delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente e dall'attribuzione dei contributi sanitari. In particolare, la riduzione di dette risorse nella misura del 42 per cento nei confronti delle Province di Trento e Bolzano, non è censurabile sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto agli altri enti di autonomia (speciale e comune): infatti, a parte che tale censura, nella specie, risulta prospettata in modo generico, va considerato che il contenimento della spesa del servizio sanitario nazionale opera nei riguardi di tutte le Regioni - pur con strumenti diversi in relazione al diverso sistema di trasferimento ad esse delle risorse statali - e che il sistema di finanziamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome risulta in concreto più favorevole rispetto agli altri enti di autonomia, essendosi riscontrato un andamento crescente della partecipazione delle prime al gettito dei tributi erariali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, l. 23 dicembre 1992, n. 498, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 356/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 81 cost. · Art. 116 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art8 · fonte su Normattiva