Articolo abrogato dalla l. 8 agosto 1991, n. 252.
Abrogato dal 14 agosto 1991
Articolo abrogato dalla l. 8 agosto 1991, n. 252.
Abrogato dal 14 agosto 1991
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nessuna lesione della sfera regionale o provinciale è dato desumere dalla disciplina posta dall'art. 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, in tema di programmazione degli interventi nel settore zootecnico sia in relazione alla procedura di approvazione del "programma di intervento" sia in relazione ai contenuti dei programmi in quanto per la procedura di approvazione è previsto un doppio livello di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome (attraverso la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e attraverso il Comitato di settore di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 8 novembre 1986 n. 752); quanto, poi, ai contenuti del programma, per il loro carattere di indirizzo generale essi non sono tali da compromettere la sfera gestionale spettante alle Regioni, risultando altresì rispettosi anche dei più rigorosi limiti operanti a favore della competenza di tipo esclusivo attribuita, in materia di agricoltura, alle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, primo comma, Statuto del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione, dell'art. 2, legge 9 aprile 1990, n. 87).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1990
urn:nir:stato:legge:1990-04-09;87~art2 · fonte su Normattiva