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Il Comitato e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e provvede, entro tre mesi dalla data della sua costituzione:
- a)a verificare la situazione del settore, con riferimento alle produzioni dirette e connesse e alla loro utilizzazione, trasformazione e commercializzazione;
- b)a redigere, sulla base dell'anzidetta verifica, un programma di intervento che preveda:
- 1)le linee generali di ristrutturazione del settore in armonia con le finalita' del piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;
- 2)i criteri per la piu' efficace gestione delle risorse finanziarie destinate al settore;
- 3)i criteri per il rispetto delle compatibilita' ambientali negli interventi sostenuti finanziariamente a' termini della presente legge. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sottopone il programma all'approvazione del CIPE con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Testo in vigore dal 28 aprile 1990 al 14 agosto 1991
