La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, del quale il Presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre ciascuno dei restanti membri e' rispettivamente nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in numero di due, dai soggetti che hanno sottoscritto la quota di minoranza del capitale sociale.

Testo vigente dal 28 aprile 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 116/1991

    Illegittimità dichiarata
    15 marzo 1991

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87; dell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede che il Comitato "attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5"; dell'art. 5, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui…

    Art. 4 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 3 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 1 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 2 Interventi urgenti per la zootecnia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;87~art6 · fonte su Normattiva