Gli emolumenti spettanti ai membri del Comitato e agli esperti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento ed al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sull'attivita' del Comitato di cui alla presente legge e cura il coordinamento dell'attivita' dello stesso con gli obiettivi del piano agricolo nazionale.

Testo vigente dal 28 aprile 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;87~art7 · fonte su Normattiva