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La commissione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una prima relazione sull'andamento dei lavori di cui alla presente legge e di tutte le opere connesse all'esposizione internazionale "Colombo '92", ed una relazione conclusiva entro trenta giorni dalla chiusura delle manifestazioni. Dette relazioni sono presentate dal Governo al Parlamento. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e' differito al 15 settembre 1992.
Testo in vigore dal 26 marzo 1991 al 22 dicembre 2008
