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[1]E' data facolta' al Ministro per le finanze di determinare, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 del Regio decreto-legge precitato, i proventi che dovranno affluire al Fondo, in dipendenza della iscrizione in esso anche del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 gennaio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;37~art2 · fonte del testo