Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Ministro per le finanze di determinare, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 del Regio decreto-legge precitato, i proventi che dovranno affluire al Fondo, in dipendenza della iscrizione in esso anche del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 gennaio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
