Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'avanzamento di cui al precedente articolo ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, ad esprimere giudizi di avanzamento. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anzianita' di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-01-24;17~art3 · fonte del testo