E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sopraprezzo di lire 500 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da gioco, per il periodo decorrente dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 1950. Il medesimo sopraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessere di abbonamento o di tessere di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Il sopraprezzo di cui al presente articolo e' esente dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata e sara' distribuito ai sensi delle lettere a) e b) del successivo art. 3. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sopraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Testo vigente dal 10 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-09;877~art2 · fonte del testo