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[1]Mediante Regi decreti promossi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri:
- a)saranno stabiliti gli organici del personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e sara' provveduto alla revisione dei ruoli centrali e provinciali dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, in dipendenza dell'attuazione della presente legge, procedendo, fra l'altro, alle fusioni di organici che risultassero necessarie;
- b)saranno dettate le norme relative alla prima attuazione dei nuovi organici, nonche' in genere, quelle occorrenti per l'applicazione della presente legge.
[2]Con Regio decreto da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno introdotte nei ruoli organici delle Ragionerie centrali le variazioni occorrenti in dipendenza dei nuovi servizi che deriveranno dalla istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
