Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 232 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, che si trovi in rapporto stabile di servizio presso quegli Enti, sara' inquadrato nei ruoli formati a termine del precedente art. 6 lettera a), purche' sia riconosciuto atto tecnicamente e politicamente alle funzioni ed abbia i requisiti generali richiesti per l'ammissione ad impieghi statali, escluso quello dell'eta', sempreche' non abbia raggiunto il 65° anno di eta' o il minor limite previsto dagli ordinamenti vigenti delle Cattedre per il collocamento a riposo.
tolto: Peraltro la posizione gerarchica rivestita dal personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura secondo i relativi regolamenti organici, terra' luogo; ai fini dell'inquadramento, del requisito di cui all'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
tolto: L'accertamento degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione agli impieghi statali e' fatto sulla base di dichiarazione del commissario per l'amministrazione della Cattedra, per quanto riguarda la carica del direttore e del direttore per tutto il restante personale.
tolto: Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai vincitori dei concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati per nomina alle dipendenze delle Cattedre.
tolto: I provvedimenti emanati in attuazione dei precedenti comma non sono suscettibili di gravame, se non per motivi di eccesso di potere o violazione di legge.
tolto: Il personale che risultasse in eccedenza ai posti di ruolo sara' considerato in soprannumero fino a totale assorbimento in relazione alle successive vacanze di posti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art7 · fonte del testo