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[1]Il personale di cui all'art. 7 che all'atto dell'inquadramento ottenga un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennita' temporanea mensile (caro-viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello in godimento per i corrispondenti titoli alla data dell'inquadramento, conservera' la differenza quale assegno personale da assorbire negli eventuali successivi aumenti delle suindicate competenze.
[2]Coi decreti Reali di cui al 1° comma dell'art. 6 saranno stabilite nei confronti del personale indicato all'art. 7 le norme per il trattamento di quiescenza e per la valutazione dei servizi prestati antecedentemente all'inquadramento, tenuti presenti gli attuali trattamenti e comunque le effettive contribuzioni del personale e degli Enti.
[3]Per il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, che sara' eliminato nella prima attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, e che, goda del trattamento assicurativo previsto dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificato con il R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, rimane fermo il trattamento di quiescenza medesimo, nei limiti delle effettive contribuzioni versate. Per il trattamento di licenziamento del rimanente personale, pure eliminato nella prima attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 saranno applicate le norme vigenti in materia per il personale statale non di ruolo.
Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
