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[1]Fino al termine che sara' espressamente stabilito con i provvedimenti di cui al 1° comma dell'art. 6, per l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, conservano efficacia le norme che disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura e lo Stato giuridico ed economico del personale appartenente agli Enti medesimi.

[2]Resta peraltro sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni o promozioni di personale delle Cattedre, salve le disposizioni del 2° comma dell'art. 7.

[3]Nello stesso periodo sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministero di agricoltura, l'assunzione da parte delle cattedre di impegni di spese straordinarie, di impegni che vincolino i bilanci venturi e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Testo in vigore dal 16 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1220~art9 · fonte del testo