Art. 17 — Comitato elettorale circoscrizionale
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Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalita' prescritte dal regolamento di cui al successivo articolo 26. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 26.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
