Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana

Art. 18 — Svolgimento delle elezioni

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Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalita' di svolgimento delle elezioni, nonche' di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attivita' dei predetti seggi elettorali. Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o piu' seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilita' di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la piu' ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente. Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilita' dei presidenti dei seggi elettorali.

Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-05-08;205~art18 · fonte su Normattiva