Art. 18 — Svolgimento delle elezioni
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Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalita' di svolgimento delle elezioni, nonche' di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attivita' dei predetti seggi elettorali. Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o piu' seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilita' di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la piu' ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente. Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilita' dei presidenti dei seggi elettorali.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
