Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 20 — Partecipazione alle elezioni
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Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'articolo Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
