Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 27 — Prime elezioni
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Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalita' previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fissera' la data.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
