Art. 28 — Finanziamento degli organi per le prime elezioni
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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione dei comitati consolari". Per le successive elezioni, si provvedera' mediante stanziamenti sui bilanci dei corrispondenti esercizi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
